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Commentiamo le principali disposizioni fiscali, di interesse per le imprese, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di bilancio per l’anno 2026 - pubblicata il 30 dicembre 2025 nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario n. 43/L, Serie Generale n. 305), in vigore dal 01 gennaio 2026.
Legge di Bilancio 2026
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Articolo 1, commi 42-43
L’articolo 1, commi 42-43, modifica la tassazione ai fini IRES, delle plusvalenze su beni strumentali, patrimoniali, nonché sulle immobilizzazioni finanziarie (diverse da quelle che godono dei requisiti PEX ai sensi del successivo art. 87 del TUIR) realizzate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026 per i soggetti “solari”).
Viene prevista la concorrenza delle stesse nella determinazione del reddito IRES per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate, eliminando quindi la facoltà prevista dalla previgente formulazione della normativa di poter rateizzare, a determinate condizioni, la tassazione in 5 periodi d’imposta.
Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 occorrerà considerare, come imposta del periodo precedente, quella che sarebbe scaturita applicando le nuove disposizioni.
Rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali
Articolo 1, commi 35-41
L’articolo 1, commi 35-41 ripropone la disciplina agevolata, per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026, relative a:
assegnazioni o cessioni da parte di società commerciali (di persone o di capitali) ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;
trasformazioni in società semplice di società commerciali (di persone o di capitali) che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
La misura agevolativa si sostanzia in una tassazione agevolata che prevede l’applicazione di:
i. imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati, ceduti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito di trasformazione (o del 10,5% se la società risultava non operativa per almeno due anni nel triennio 2023-2025);
ii. imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito dell'assegnazione o trasformazione.
In materia di imposte indirette, se dovute, l’imposta di registro è dimezzata e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
Le imposte sostitutive dovranno essere versate per il 60% entro il 30.9.2026 e il rimanente 40% entro il 30.11.2026.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni di beni delle imprese individuali
Articolo 1, commi 29-31
L’articolo 1, commi 29-31 stabilisce un aumento dell’aliquota dell’imposta sulle transizioni finanziarie, la cosiddetta Tobin tax, sul trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi, dello 0,2%, portando l’aliquota allo 0,4% sul valore della transazione.
Inoltre, con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza effettuate sul mercato finanziario italiano, l’aliquota passa dallo 0,02% allo 0,04% sul controvalore degli ordini annullati o modificati.
Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax)
Articolo 1, comma 28
L’articolo 1, comma 28 modifica il trattamento fiscale delle plusvalenze e altri redditi derivanti da operazioni che coinvolgono i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione Europea.
Viene previsto che:
i redditi diversi e gli altri proventi derivanti dalla detenzione, cessione o impiego non saranno soggetti all'aliquota ordinaria del 33%, bensì a quella ridotta del 26%;
la mera conversione tra euro e token non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza, così come il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Disposizioni in materia di criptovalute
Articolo 1, commi 25-26
L’articolo 1, commi 25-26 introduce un incremento dell’imposizione sostitutiva dell’IRPEF da euro 200.000 a 300.000, per i redditi prodotti all’estero da soggetti persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime ex art 24-bis TUIR.
Viene inoltre incrementato euro 25.000 a 50.000 euro l’importo della corrispondente imposta sostitutiva prevista per i familiari.
Le modifiche si applicano ai trasferimenti di residenza in Italia dall’1.1.2026.
Regime dei neo-residenti - Aumento dell’imposta sostitutiva
Articolo 1, commi 46-50
L’articolo 1, commi 46-50, stabilisce che, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi infra-UE o SEE percepiti da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione italiane non concorrono alla base imponibile IRAP per il 95%.
La novità normativa persegue la volontà del legislatore di adeguare la normativa interna alla posizione adottata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Sentenza del 1° agosto 2025, cause riunite da C-92/24 a C-94/24), sulla compatibilità della disciplina IRAP di banche, intermediari finanziari e assicurazioni con la c.d. direttiva madre-figlia, adeguando il regime futuro e riconoscendo, per il passato, il diritto al rimborso (nei limiti dell’art. 38 D.P.R. 602/1973, purché non sia decorso il termine decadenziale di 48 mesi) o alla speciale compensazione con il contributo straordinario contributo straordinario di cui ai commi da 68 a 73 del presente articolo.
L’agevolazione si applica a condizione che la partecipazione sia diretta non inferiore al 20%, detenuta ininterrottamente per almeno un anno. La società che distribuisce gli utili deve avere una forma prevista dalla direttiva 2011/96/UE, essere fiscalmente residente in uno Stato UE e soggetta a un’imposta indicata nella direttiva, senza regimi di esonero. I dividendi devono riferirsi a strumenti finanziari con remunerazione indeducibile nello Stato estero.
Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso
Articolo 1, commi 44-45
L’articolo 1, commi 44-45, conferma integralmente quanto già previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 192/2024, aggiornandone le relative scadenze. Il Decreto Ministeriale del 27 giugno 2025 continua pertanto ad applicarsi.
Le riserve in sospensione d’imposta devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024 e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025.
L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP si applica nella misura del 10% da liquidare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025.
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta
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Articolo 1, comma 130
L’articolo 1, comma 130 modifica la disciplina fiscale della svalutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, sia iscritti nell’attivo circolante sia tra le immobilizzazioni finanziarie.
Per i titoli dell’attivo circolante, il valore minimo non è più determinato sulla base dei prezzi dell’ultimo giorno dell’esercizio o della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese, ma sulla media dei prezzi dell’ultimo semestre, se negoziati in mercati regolamentati.
Per i titoli non quotati, il riferimento diventa l’andamento complessivo del MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato) italiano nell’ultimo semestre. La riforma amplia quindi l’orizzonte temporale di valutazione e introduce un parametro di mercato più standardizzato.
Le nuove regole si applicano ai soggetti OIC. Per i titoli immobilizzati negoziati in mercati regolamentati, le minusvalenze restano deducibili entro il limite della differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e la media dei prezzi dell’ultimo semestre.
Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa
Articolo 1, comma 116
L’articolo 1, comma 116 introduce una significativa restrizione all'utilizzo in compensazione, a partire dal 1° gennaio 2026, dei crediti d'imposta in presenza di ruoli scaduti.
La soglia utile a far scattare il divieto di compensazione si dimezza passando da euro 100.000 a 50.000.
Il divieto non opera in caso di dilazione delle somme iscritte a ruolo o di presentazione di domanda per la rottamazione dei ruoli.
Il blocco riguarda l’intero importo del credito, senza possibilità di compensare nemmeno la quota di credito che eccede il debito iscritto a ruolo.
Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti
Articolo 1, commi 112-115
L’articolo 1, commi 112-115 introduce una ritenuta, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, al netto dell’IVA, dello 0,5% per l’anno 2028 e dell’1% a decorrere dall’anno 2029.
Le aliquote saranno applicate ai pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2028. Le modalità attuative saranno individuate da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Sono esclusi i contribuenti aderenti al concordato preventivo biennale e al regime di adempimento collaborativo. Inoltre, la ritenuta non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con ritenuta automatica dell’11% effettuata da banche e da Poste Italiane S.P.A. prevista nei casi dei pagamenti relativi a spese che danno diritto a detrazioni fiscali.
Ritenute a titolo d’acconto per i contribuenti esercenti attività d’impresa
Articolo 1, commi 68-73
L’articolo 1, commi 68-73, modificata la disciplina del contributo straordinario sui cd. extraprofitti bancari.
A decorrere dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, si stabilisce la presunzione legale secondo la quale, indipendentemente dalla delibera assembleare, la distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, debba riferirsi in via prioritaria alla riserva costituita in alternativa al pagamento dell’imposta sugli extraprofitti, con tassazione al 40% e applicazione di interessi.
Tuttavia, tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve obbligatorie da parte delle banche di credito cooperativo ex art. 37, D.lgs. 385/1993.
Entro il 31 dicembre 2028, le banche possono affrancare la riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 ed al termine dell’esercizio successivo, con un contributo straordinario (indeducibile) pari rispettivamente a 27,5% e 33%, senza interessi.
Revisione del contributo straordinario e affrancamento delle riserve per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 56-58
L’articolo 1, commi 56-58, prevede in deroga alla deducibilità integrale, che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi le perdite attese su crediti verso la clientela, rilevate in bilancio secondo il cd. “Expected Loss Model” di cui all’IFRS 9, siano deducibili ai fini IRES e IRAP in cinque quote costanti.
La deduzione decorre dall’esercizio in cui la perdita è iscritta a conto economico.
È inoltre stabilito che le DTA iscritte per il differimento della deducibilità non possano essere trasformate in credito d’imposta. Tali DTA non concorrono neppure alla base imponibile del “canone DTA” annuale dovuto dagli intermediari finanziari.
È previsto un ricalcolo degli acconti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 secondo il criterio storico.
Regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 51-55
L’articolo 1, commi 51-55, modifica il trattamento fiscale previsto dagli artt. 58, 59, 87 e 89 del TUIR in materia di plusvalenze e dividendi percepiti da imprenditori individuali e società o enti residenti, attraverso l’introduzione di un requisito dimensionale.
In particolare, per le distribuzioni di utili, riserve e fondi deliberate dal 1° gennaio 2026 e per le plusvalenze realizzate su partecipazioni acquisite da tale data (secondo il criterio FIFO), i regimi di esclusione ed esenzione si applicano solo se la partecipazione detenuta (in via diretta o indiretta):
è almeno pari al 5% del capitale, oppure
ha un valore fiscale non inferiore a euro 500.000.
Inoltre, viene stabilito che i requisiti “dimensionali” debbano essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare sui dividendi di fonte italiana della ritenuta a titolo d’imposta nella misura ridotta dell’1,20% ex art. 27, co. 3-ter, d.P.R. n. 600/1973 (dal 2027 art. 55, D.lgs. 33/2025).
È previsto un ricalcolo degli acconti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 secondo il criterio storico.
Tassazione delle plusvalenze e dei dividendi
Articolo 1, comma 111
L’articolo 1, comma 111, introduce l’articolo 54-bis.1 nel DPR n. 633/72, prevedendo una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa.
Questa misura consente all’Agenzia delle Entrate di liquidare e richiedere automaticamente le imposte dovute sulla base dei dati già disponibili, come quelli provenienti dalla fatturazione elettronica, dai corrispettivi telematici trasmessi e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (le cosiddette “LIPE”).
Non vengono considerati i crediti emergenti dai dati indicati e la procedura riguarda esclusivamente l’IVA, senza estendersi ad altre imposte come i redditi, l’IRAP o le ritenute operate come sostituto d’imposta. Inoltre, non viene riconosciuto in modo automatico il credito derivante dall’anno precedente già regolarmente dichiarato.
Anche le dichiarazioni formalmente presentate possono essere considerate omesse se risultano prive dei quadri necessari per la liquidazione dell’imposta, in particolare i quadri VE e VF.
La novità trova applicazione a partire dalle annualità per le quali, alla data del 1° gennaio 2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento, cioè entro sette anni dalla scadenza della dichiarazione. In pratica, la liquidazione automatica dovrebbe operare a partire dall’anno 2018, sempre che per quell’anno sia stata riscontrata un’omissione dichiarativa.
Il pagamento delle somme non può essere effettuato tramite compensazione e non è prevista la possibilità di rateizzazione.
Liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa
Articolo 1, commi 82-101
la domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione entro il 30 aprile 2026 (termine perentorio). Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30 giugno 2026 e le somme o la prima rata (di massimo 54 da corrispondere entro specifiche date) andranno pagate entro il 31 luglio 2026;
oltre allo stralcio di sanzioni ed interessi il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi e per l’effetto sono preclusi nuovi pignoramenti (quelli in corso si sospendono) e misure cautelari (fermi, ipoteche) rimanendo valide quelle in essere;
si decade dalla rottamazione in caso di mancato versamento dell’unica rata, oppure di due rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure dell’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente): in tal caso rivive il debito originario (comprensivo di sanzioni ed interessi).
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
Articolo 1, commi 74-75
L’articolo 1, commi 74 e 75 dispone l’incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi (per i soggetti solari, periodi di imposta 2026, 2027 e 2028).
L’aumento porterà ad una aliquota del 6.65% per banche e altri enti e società finanziarie, e ad un’aliquota del 7,90% per le imprese di assicurazione.
Sono esclusi dall’incremento di aliquota le società di intermediazione mobiliare, le SIM e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nonché le imprese di investimento UE (ossia gli intermediari diversi da quelli indicati al comma 1 iscritti all’albo di cui all’articolo 20 del TUF), le società di gestione dei fondi comuni di investimento, le società di investimento a capitale variabile, le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati.
Viene prevista una detrazione, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, pari a euro 90.000 fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione della maggiore aliquota.
Per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando l’incremento dell’aliquota.
Incremento dell’aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 438-452
L’articolo 1, commi 438-452, proroga il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL n.124/2023, per il 2026, 2027 e 2028.
Ai soggetti che hanno validamente presentato all'Agenzia delle Entrate la comunicazione integrativa di cui all’ articolo 1 comma 486 della L. n. 207/2024, spetta, nell'anno 2026, un ulteriore credito d'imposta pari al 14,6189% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione.
Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno
Articolo 1, commi 427-436
L’articolo 1, commi da 427- 436, reintroduce la disciplina dell’iper-ammortamento, che andrà a sostituire i crediti d’imposta “4.0” e “Transizione 5.0”, seppure con importanti differenze rispetto alle misure precedenti.
L’agevolazione è riservata esclusivamente ai soggetti che svolgono attività d’impresa, con espressa esclusione di quelli in liquidazione volontaria o assoggettati a procedure concorsuali. È inoltre richiesta la regolarità in materia di sicurezza sul lavoro e di adempimenti contributivi.
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali (individuati negli allegati IV e V della Legge), a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura. Rientrano inoltre tra gli investimenti ammessi anche i beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo. I beni devono avere carattere strumentale, essere prodotti in Europa (o nello Spazio Economico Europeo) ed essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio italiano. Gli investimenti agevolabili devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Restano in ogni caso esclusi gli investimenti già agevolati ai sensi dell’art. 1, comma 446, della Legge n. 207/2024.
Il beneficio, valido ai fini IRES ed IRPEF, consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni, 100% tra 2,5 e 10 milioni, 50% tra 10 e 20 milioni.
L’accesso all’agevolazione è subordinato all’invio di apposite comunicazioni e certificazioni tramite la piattaforma del GSE. Il beneficio è cumulabile con altre misure agevolative, a condizione che non finanzi le medesime quote di costo e che cumulativamente non venga superato l’ammontare dell’investimento netto.
L’acconto d’imposta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 dovrà essere calcolato senza considerare tale agevolazione.
Disciplina dell’Iper-ammortamento
Articolo 1, commi 138-139
L’ articolo 1, commi 138-139, modifica il comma 2 let. d) dell’art 13 del DPR n. 633/72. A decorrere dal 01 gennaio 2026, la base imponibile IVA per le operazioni permutative e per le dazioni in pagamento, disciplinate dall’articolo 11 del DPR n. 633/72, non è più costituita dal valore normale ma è pari alla somma di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.
Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento
Articolo 1, commi 133-136
L’articolo 1, commi 133-136, prevede per gli intermediari finanziari ex art. 162-bis TUIR una deduzione forfetaria “a scalare” degli interessi passivi per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2025 (96%), al 31.12.2026 (97%), al 31.12.2027 (98%) ed al 31.12.2028 (99%), con ritorno alla deduzione integrale dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2029. Rimangono esclusi i soggetti indicati dall’art. 96, co. 13, TUIR (imprese di assicurazione, società capogruppo di gruppi assicurativi, SGR e SIM), per i quali permane la deducibilità al 96%.
Non vengono modificate le regole di deducibilità per i partecipanti al consolidato fiscale nazionale.
Ai fini IRAP, per gli intermediari finanziari di cui all’art. 6, D.lgs. n. 446/1997, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta secondo le misure suindicate.
Gli effetti si verificheranno sui versamenti a saldo, senza incidere sulla determinazione degli acconti.
Limiti alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari
Articolo 1, commi 131-132
L’articolo 1, commi 131-132 si inserisce nella fase transitoria della riforma fiscale avviata dalla legge delega n. 111/2023 e introduce, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, alcune disposizioni mirate in materia di reddito d’impresa.
La norma disciplina il trattamento fiscale della cessione di azioni o quote proprie, includendo tra i ricavi il differenziale tra il corrispettivo e il costo di acquisto, ed estende l’applicazione delle regole di deducibilità ai piani di incentivazione basati su azioni regolati per cassa.
Per i soggetti IAS/IFRS, ridefinisce inoltre la deducibilità di avviamento, marchi e attività immateriali a vita utile indefinita, prevedendone un limite massimo di deducibilità pari a un diciottesimo del valore fiscale a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.
Cessione di azioni e quote proprie e deducibilità di marchi, avviamento e attività immateriali per il 2026
Articolo 1, commi 102-110
L’articolo 1, commi 102-110 prevede la facoltà per regioni ed enti locali di introdurre, in maniera autonoma e nel rispetto delle forme previste dal legislatore, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esecuzione o la riduzione degli interessi e delle sanzioni per i contribuenti inadempienti ad obblighi tributari non statali (ad es. IMU, TARI e altri tributi).
Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali
Articolo 1, commi 76-81
L’articolo 1, commi 76-81 introduce ulteriori differimenti ai piani di rientro rispettivamente dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, dello stock dell’ammortamento dell’avviamento non dedotto fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, nonché delle quote deducibili dei componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell’IFRS 9.
In particolare, le deduzioni previste per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 vengono differite, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
Il comma 78 prevede che, nel corso di determinazione della base imponibile IRES, le perdite fiscali pregresse e le eccedenze di ACE possano essere scomputate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e per quello in corso al 31 dicembre 2027 applicando una percentuale forfettaria limitata, rispettivamente per i distinti periodi d’imposta, al 35% e al 42% del maggior reddito imponibile. Le limitazioni si applicano anche alle società che partecipano alla tassazione di gruppo.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, l’acconto è determinato assumendo l’imposta che si sarebbe applicata tenendo conto della limitazione del 35% dei maggiori imponibili nello scomputo delle perdite fiscali e delle eccedenze di ACE pregresse.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, l’acconto è calcolato assumendo l’imposta che si sarebbe determinata applicando i differimenti previsti sui piani di rientro e la limitazione del 42% dei maggiori imponibili nello scomputo delle perdite fiscali e delle eccedenze di ACE pregresse.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e per quello successivo non si tiene conto delle quote differite previste dalle presenti disposizioni.
Sospensione della deduzione dei componenti connessi alle DTA per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno
Articolo 1, commi 438-452
23
Disciplina dell’Iper-ammortamento
Articolo 1, commi 427-436
22
Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento
Articolo 1, comma 138-139
21
Limiti alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari
20
Articolo 1, commi 133-136
Cessione di azioni e quote proprie e deducibilità di marchi, avviamento e attività immateriali per il 2026
19
Articolo 1, commi 131-132
Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa
18
Articolo 1, comma 130
Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti
Articolo 1, comma 116
17
Ritenute a titolo d’acconto per i contribuenti esercenti attività d’impresa
Articolo 1, commi 112-115
16
Liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa
Articolo 1, comma 111
15
Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali
14
Articolo 1, commi 102-110
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
13
Articolo 1, commi 82-101
Sospensione della deduzione dei componenti connessi alle DTA per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 76-81
12
Incremento dell’aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 74-75
11
Revisione del contributo straordinario e affrancamento delle riserve per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 68-73
10
Regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, comma 56-58
9
Tassazione delle plusvalenze e dei dividendi
8
Articolo 1, commi 51-55
Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso
7
Articolo 1, commi 46-50
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta
6
Articolo 1, commi 44-45
Rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali
Articolo 1, commi 42-43
5
Assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni di beni delle imprese individuali
Articolo 1, commi 35-41
4
Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax)
Articolo 1, commi 29-31
3
Disposizioni in materia di criptovalute
Articolo 1, comma 28
2
Regime dei neo-residenti - Aumento dell’imposta sostitutiva
1
Articolo 1, commi 25-26
L’articolo 1, commi 82 - 101 disciplina la rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione quinquies”) che consente lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi (da ritardata iscrizione a ruolo e di mora e dei compensi di riscossione), circoscrivendo il perimetro della stessa, le modalità di adesione e pagamento, gli effetti e le cause di decadenza.
Segnatamente, essa è circoscritta ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (è necessario verificare la data di affidamento e non la data di notifica degli atti ipoesattivi ricevuti), derivanti da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate, attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni, da contributi INPS dichiarati e non pagati, da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (e pertanto non rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni;
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Articolo 1, commi 438-452
L’articolo 1, commi 438-452, proroga il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL n.124/2023, per il 2026, 2027 e 2028.
Ai soggetti che hanno validamente presentato all'Agenzia delle Entrate la comunicazione integrativa di cui all’ articolo 1 comma 486 della L. n. 207/2024, spetta, nell'anno 2026, un ulteriore credito d'imposta pari al 14,6189% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione.
Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno
Articolo 1, commi 427-436
L’articolo 1, commi da 427- 436, reintroduce la disciplina dell’iper-ammortamento, che andrà a sostituire i crediti d’imposta “4.0” e “Transizione 5.0”, seppure con importanti differenze rispetto alle misure precedenti.
L’agevolazione è riservata esclusivamente ai soggetti che svolgono attività d’impresa, con espressa esclusione di quelli in liquidazione volontaria o assoggettati a procedure concorsuali. È inoltre richiesta la regolarità in materia di sicurezza sul lavoro e di adempimenti contributivi.
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali (individuati negli allegati IV e V della Legge), a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura. Rientrano inoltre tra gli investimenti ammessi anche i beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo. I beni devono avere carattere strumentale, essere prodotti in Europa (o nello Spazio Economico Europeo) ed essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio italiano. Gli investimenti agevolabili devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Restano in ogni caso esclusi gli investimenti già agevolati ai sensi dell’art. 1, comma 446, della Legge n. 207/2024.
Il beneficio, valido ai fini IRES ed IRPEF, consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni, 100% tra 2,5 e 10 milioni, 50% tra 10 e 20 milioni.
L’accesso all’agevolazione è subordinato all’invio di apposite comunicazioni e certificazioni tramite la piattaforma del GSE. Il beneficio è cumulabile con altre misure agevolative, a condizione che non finanzi le medesime quote di costo e che cumulativamente non venga superato l’ammontare dell’investimento netto.
L’acconto d’imposta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 dovrà essere calcolato senza considerare tale agevolazione.
Disciplina dell’Iper-ammortamento
Articolo 1, commi 138-139
L’ articolo 1, commi 138-139, modifica il comma 2 let. d) dell’art 13 del DPR n. 633/72. A decorrere dal 01 gennaio 2026, la base imponibile IVA per le operazioni permutative e per le dazioni in pagamento, disciplinate dall’articolo 11 del DPR n. 633/72, non è più costituita dal valore normale ma è pari alla somma di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.
Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento
Articolo 1, commi 133-136
L’articolo 1, commi 133-136, prevede per gli intermediari finanziari ex art. 162-bis TUIR una deduzione forfetaria “a scalare” degli interessi passivi per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2025 (96%), al 31.12.2026 (97%), al 31.12.2027 (98%) ed al 31.12.2028 (99%), con ritorno alla deduzione integrale dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2029. Rimangono esclusi i soggetti indicati dall’art. 96, co. 13, TUIR (imprese di assicurazione, società capogruppo di gruppi assicurativi, SGR e SIM), per i quali permane la deducibilità al 96%.
Non vengono modificate le regole di deducibilità per i partecipanti al consolidato fiscale nazionale.
Ai fini IRAP, per gli intermediari finanziari di cui all’art. 6, D.lgs. n. 446/1997, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta secondo le misure suindicate.
Gli effetti si verificheranno sui versamenti a saldo, senza incidere sulla determinazione degli acconti.
Limiti alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari
Articolo 1, commi 131-132
L’articolo 1, commi 131-132 si inserisce nella fase transitoria della riforma fiscale avviata dalla legge delega n. 111/2023 e introduce, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, alcune disposizioni mirate in materia di reddito d’impresa.
La norma disciplina il trattamento fiscale della cessione di azioni o quote proprie, includendo tra i ricavi il differenziale tra il corrispettivo e il costo di acquisto, ed estende l’applicazione delle regole di deducibilità ai piani di incentivazione basati su azioni regolati per cassa.
Per i soggetti IAS/IFRS, ridefinisce inoltre la deducibilità di avviamento, marchi e attività immateriali a vita utile indefinita, prevedendone un limite massimo di deducibilità pari a un diciottesimo del valore fiscale a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.
Cessione di azioni e quote proprie e deducibilità di marchi, avviamento e attività immateriali per il 2026
Articolo 1, comma 130
L’articolo 1, comma 130 modifica la disciplina fiscale della svalutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, sia iscritti nell’attivo circolante sia tra le immobilizzazioni finanziarie.
Per i titoli dell’attivo circolante, il valore minimo non è più determinato sulla base dei prezzi dell’ultimo giorno dell’esercizio o della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese, ma sulla media dei prezzi dell’ultimo semestre, se negoziati in mercati regolamentati.
Per i titoli non quotati, il riferimento diventa l’andamento complessivo del MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato) italiano nell’ultimo semestre. La riforma amplia quindi l’orizzonte temporale di valutazione e introduce un parametro di mercato più standardizzato.
Le nuove regole si applicano ai soggetti OIC. Per i titoli immobilizzati negoziati in mercati regolamentati, le minusvalenze restano deducibili entro il limite della differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e la media dei prezzi dell’ultimo semestre.
Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa
Articolo 1, comma 116
L’articolo 1, comma 116 introduce una significativa restrizione all'utilizzo in compensazione, a partire dal 1° gennaio 2026, dei crediti d'imposta in presenza di ruoli scaduti.
La soglia utile a far scattare il divieto di compensazione si dimezza passando da euro 100.000 a 50.000.
Il divieto non opera in caso di dilazione delle somme iscritte a ruolo o di presentazione di domanda per la rottamazione dei ruoli.
Il blocco riguarda l’intero importo del credito, senza possibilità di compensare nemmeno la quota di credito che eccede il debito iscritto a ruolo.
Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti
Articolo 1, commi 112-115
L’articolo 1, commi 112-115 introduce una ritenuta, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, al netto dell’IVA, dello 0,5% per l’anno 2028 e dell’1% a decorrere dall’anno 2029.
Le aliquote saranno applicate ai pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2028. Le modalità attuative saranno individuate da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Sono esclusi i contribuenti aderenti al concordato preventivo biennale e al regime di adempimento collaborativo. Inoltre, la ritenuta non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con ritenuta automatica dell’11% effettuata da banche e da Poste Italiane S.P.A. prevista nei casi dei pagamenti relativi a spese che danno diritto a detrazioni fiscali.
Ritenute a titolo d’acconto per i contribuenti esercenti attività d’impresa
Articolo 1, comma 111
L’articolo 1, comma 111, introduce l’articolo 54-bis.1 nel DPR n. 633/72, prevedendo una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa.
Questa misura consente all’Agenzia delle Entrate di liquidare e richiedere automaticamente le imposte dovute sulla base dei dati già disponibili, come quelli provenienti dalla fatturazione elettronica, dai corrispettivi telematici trasmessi e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (le cosiddette “LIPE”).
Non vengono considerati i crediti emergenti dai dati indicati e la procedura riguarda esclusivamente l’IVA, senza estendersi ad altre imposte come i redditi, l’IRAP o le ritenute operate come sostituto d’imposta. Inoltre, non viene riconosciuto in modo automatico il credito derivante dall’anno precedente già regolarmente dichiarato.
Anche le dichiarazioni formalmente presentate possono essere considerate omesse se risultano prive dei quadri necessari per la liquidazione dell’imposta, in particolare i quadri VE e VF.
La novità trova applicazione a partire dalle annualità per le quali, alla data del 1° gennaio 2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento, cioè entro sette anni dalla scadenza della dichiarazione. In pratica, la liquidazione automatica dovrebbe operare a partire dall’anno 2018, sempre che per quell’anno sia stata riscontrata un’omissione dichiarativa.
Il pagamento delle somme non può essere effettuato tramite compensazione e non è prevista la possibilità di rateizzazione.
Liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa
Articolo 1, commi 102-110
L’articolo 1, commi 102-110 prevede la facoltà per regioni ed enti locali di introdurre, in maniera autonoma e nel rispetto delle forme previste dal legislatore, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esecuzione o la riduzione degli interessi e delle sanzioni per i contribuenti inadempienti ad obblighi tributari non statali (ad es. IMU, TARI e altri tributi).
Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali
Articolo 1, commi 82-101
la domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione entro il 30 aprile 2026 (termine perentorio). Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30 giugno 2026 e le somme o la prima rata (di massimo 54 da corrispondere entro specifiche date) andranno pagate entro il 31 luglio 2026;
oltre allo stralcio di sanzioni ed interessi il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi e per l’effetto sono preclusi nuovi pignoramenti (quelli in corso si sospendono) e misure cautelari (fermi, ipoteche) rimanendo valide quelle in essere;
si decade dalla rottamazione in caso di mancato versamento dell’unica rata, oppure di due rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure dell’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente): in tal caso rivive il debito originario (comprensivo di sanzioni ed interessi).
L’articolo 1, commi 82 - 101 disciplina la rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione quinquies”) che consente lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi (da ritardata iscrizione a ruolo e di mora e dei compensi di riscossione), circoscrivendo il perimetro della stessa, le modalità di adesione e pagamento, gli effetti e le cause di decadenza.
Segnatamente:
essa è circoscritta ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (è necessario verificare la data di affidamento e non la data di notifica degli atti ipoesattivi ricevuti), derivanti da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate, attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni, da contributi INPS dichiarati e non pagati, da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (e pertanto non rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni;
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
Articolo 1, commi 76-81
L’articolo 1, commi 76-81 introduce ulteriori differimenti ai piani di rientro rispettivamente dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, dello stock dell’ammortamento dell’avviamento non dedotto fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, nonché delle quote deducibili dei componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell’IFRS 9.
In particolare, le deduzioni previste per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 vengono differite, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
Il comma 78 prevede che, nel corso di determinazione della base imponibile IRES, le perdite fiscali pregresse e le eccedenze di ACE possano essere scomputate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e per quello in corso al 31 dicembre 2027 applicando una percentuale forfettaria limitata, rispettivamente per i distinti periodi d’imposta, al 35% e al 42% del maggior reddito imponibile. Le limitazioni si applicano anche alle società che partecipano alla tassazione di gruppo.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, l’acconto è determinato assumendo l’imposta che si sarebbe applicata tenendo conto della limitazione del 35% dei maggiori imponibili nello scomputo delle perdite fiscali e delle eccedenze di ACE pregresse.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, l’acconto è calcolato assumendo l’imposta che si sarebbe determinata applicando i differimenti previsti sui piani di rientro e la limitazione del 42% dei maggiori imponibili nello scomputo delle perdite fiscali e delle eccedenze di ACE pregresse.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e per quello successivo non si tiene conto delle quote differite previste dalle presenti disposizioni.
Sospensione della deduzione dei componenti connessi alle DTA per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 74-75
L’articolo 1, commi 74 e 75 dispone l’incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi (per i soggetti solari, periodi di imposta 2026, 2027 e 2028).
L’aumento porterà ad una aliquota del 6.65% per banche e altri enti e società finanziarie, e ad un’aliquota del 7,90% per le imprese di assicurazione.
Sono esclusi dall’incremento di aliquota le società di intermediazione mobiliare, le SIM e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nonché le imprese di investimento UE (ossia gli intermediari diversi da quelli indicati al comma 1 iscritti all’albo di cui all’articolo 20 del TUF), le società di gestione dei fondi comuni di investimento, le società di investimento a capitale variabile, le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati.
Viene prevista una detrazione, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, pari a euro 90.000 fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione della maggiore aliquota.
Per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando l’incremento dell’aliquota.
Incremento dell’aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 68-73
L’articolo 1, commi 68-73, modificata la disciplina del contributo straordinario sui cd. extraprofitti bancari.
A decorrere dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, si stabilisce la presunzione legale secondo la quale, indipendentemente dalla delibera assembleare, la distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, debba riferirsi in via prioritaria alla riserva costituita in alternativa al pagamento dell’imposta sugli extraprofitti, con tassazione al 40% e applicazione di interessi.
Tuttavia, tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve obbligatorie da parte delle banche di credito cooperativo ex art. 37, D.lgs. 385/1993.
Entro il 31 dicembre 2028, le banche possono affrancare la riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 ed al termine dell’esercizio successivo, con un contributo straordinario (indeducibile) pari rispettivamente a 27,5% e 33%, senza interessi.
Revisione del contributo straordinario e affrancamento delle riserve per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 56-58
L’articolo 1, commi 56-58, prevede in deroga alla deducibilità integrale, che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi le perdite attese su crediti verso la clientela, rilevate in bilancio secondo il cd. “Expected Loss Model” di cui all’IFRS 9, siano deducibili ai fini IRES e IRAP in cinque quote costanti.
La deduzione decorre dall’esercizio in cui la perdita è iscritta a conto economico.
È inoltre stabilito che le DTA iscritte per il differimento della deducibilità non possano essere trasformate in credito d’imposta. Tali DTA non concorrono neppure alla base imponibile del “canone DTA” annuale dovuto dagli intermediari finanziari.
È previsto un ricalcolo degli acconti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 secondo il criterio storico.
Regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 51-55
L’articolo 1, commi 51-55, modifica il trattamento fiscale previsto dagli artt. 58, 59, 87 e 89 del TUIR in materia di plusvalenze e dividendi percepiti da imprenditori individuali e società o enti residenti, attraverso l’introduzione di un requisito dimensionale.
In particolare, per le distribuzioni di utili, riserve e fondi deliberate dal 1° gennaio 2026 e per le plusvalenze realizzate su partecipazioni acquisite da tale data (secondo il criterio FIFO), i regimi di esclusione ed esenzione si applicano solo se la partecipazione detenuta (in via diretta o indiretta):
è almeno pari al 5% del capitale, oppure
ha un valore fiscale non inferiore a euro 500.000.
Inoltre, viene stabilito che i requisiti “dimensionali” debbano essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare sui dividendi di fonte italiana della ritenuta a titolo d’imposta nella misura ridotta dell’1,20% ex art. 27, co. 3-ter, d.P.R. n. 600/1973 (dal 2027 art. 55, D.lgs. 33/2025).
È previsto un ricalcolo degli acconti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 secondo il criterio storico.
Tassazione delle plusvalenze e dei dividendi
Articolo 1, commi 46-50
L’articolo 1, commi 46-50, stabilisce che, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi infra-UE o SEE percepiti da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione italiane non concorrono alla base imponibile IRAP per il 95%.
La novità normativa persegue la volontà del legislatore di adeguare la normativa interna alla posizione adottata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Sentenza del 1° agosto 2025, cause riunite da C-92/24 a C-94/24), sulla compatibilità della disciplina IRAP di banche, intermediari finanziari e assicurazioni con la c.d. direttiva madre-figlia, adeguando il regime futuro e riconoscendo, per il passato, il diritto al rimborso (nei limiti dell’art. 38 D.P.R. 602/1973, purché non sia decorso il termine decadenziale di 48 mesi) o alla speciale compensazione con il contributo straordinario contributo straordinario di cui ai commi da 68 a 73 del presente articolo.
L’agevolazione si applica a condizione che la partecipazione sia diretta non inferiore al 20%, detenuta ininterrottamente per almeno un anno. La società che distribuisce gli utili deve avere una forma prevista dalla direttiva 2011/96/UE, essere fiscalmente residente in uno Stato UE e soggetta a un’imposta indicata nella direttiva, senza regimi di esonero. I dividendi devono riferirsi a strumenti finanziari con remunerazione indeducibile nello Stato estero.
Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso
Articolo 1, commi 44-45
L’articolo 1, commi 44-45, conferma integralmente quanto già previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 192/2024, aggiornandone le relative scadenze. Il Decreto Ministeriale del 27 giugno 2025 continua pertanto ad applicarsi.
Le riserve in sospensione d’imposta devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024 e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025.
L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP si applica nella misura del 10% da liquidare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025.
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta
Articolo 1, commi 42-43
L’articolo 1, commi 42-43, modifica la tassazione ai fini IRES, delle plusvalenze su beni strumentali, patrimoniali, nonché sulle immobilizzazioni finanziarie (diverse da quelle che godono dei requisiti PEX ai sensi del successivo art. 87 del TUIR) realizzate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026 per i soggetti “solari”).
Viene prevista la concorrenza delle stesse nella determinazione del reddito IRES per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate, eliminando quindi la facoltà prevista dalla previgente formulazione della normativa di poter rateizzare, a determinate condizioni, la tassazione in 5 periodi d’imposta.
Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 occorrerà considerare, come imposta del periodo precedente, quella che sarebbe scaturita applicando le nuove disposizioni.
Rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali
Articolo 1, commi 35-41
L’articolo 1, commi 35-41 ripropone la disciplina agevolata, per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026, relative a:
assegnazioni o cessioni da parte di società commerciali (di persone o di capitali) ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;
trasformazioni in società semplice di società commerciali (di persone o di capitali) che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
La misura agevolativa si sostanzia in una tassazione agevolata che prevede l’applicazione di:
i. imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati, ceduti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito di trasformazione (o del 10,5% se la società risultava non operativa per almeno due anni nel triennio 2023-2025);
ii. imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito dell'assegnazione o trasformazione.
In materia di imposte indirette, se dovute, l’imposta di registro è dimezzata e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
Le imposte sostitutive dovranno essere versate per il 60% entro il 30.9.2026 e il rimanente 40% entro il 30.11.2026.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni di beni delle imprese individuali
Articolo 1, commi 29-31
L’articolo 1, commi 29-31 stabilisce un aumento dell’aliquota dell’imposta sulle transizioni finanziarie, la cosiddetta Tobin tax, sul trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi, dello 0,2%, portando l’aliquota allo 0,4% sul valore della transazione.
Inoltre, con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza effettuate sul mercato finanziario italiano, l’aliquota passa dallo 0,02% allo 0,04% sul controvalore degli ordini annullati o modificati.
Imposta sulle transazioni finanziarie
(Tobin tax)
Articolo 1, comma 28
L’articolo 1, comma 28 modifica il trattamento fiscale delle plusvalenze e altri redditi derivanti da operazioni che coinvolgono i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione Europea.
Viene previsto che:
i redditi diversi e gli altri proventi derivanti dalla detenzione, cessione o impiego non saranno soggetti all'aliquota ordinaria del 33%, bensì a quella ridotta del 26%;
la mera conversione tra euro e token non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza, così come il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Disposizioni in materia di criptovalute
Articolo 1, commi 25-26
L’articolo 1, commi 25-26 introduce un incremento dell’imposizione sostitutiva dell’IRPEF da euro 200.000 a 300.000, per i redditi prodotti all’estero da soggetti persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime ex art 24-bis TUIR.
Viene inoltre incrementato euro 25.000 a 50.000 euro l’importo della corrispondente imposta sostitutiva prevista per i familiari.
Le modifiche si applicano ai trasferimenti di residenza in Italia dall’1.1.2026.
Regime dei neo-residenti - Aumento dell’imposta sostitutiva
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Leggi gli approfondimenti
Commentiamo le principali disposizioni fiscali, di interesse per le imprese, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di bilancio per l’anno 2026 - pubblicata il 30 dicembre 2025 nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario n. 43/L, Serie Generale n. 305), in vigore dal 01 gennaio 2026.
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Tax trends
Legge di Bilancio 2026
Credito d’imposta per
investimenti nella ZES unica
Mezzogiorno
Articolo 1, commi 438-452
23
Disciplina
dell’Iper-ammortamento
Articolo 1, commi 427-436
22
Base imponibile IVA per
operazioni permutative e dazioni
in pagamento
Articolo 1, comma 138-139
21
Limiti alla deducibilità degli
interessi passivi per gli
intermediari finanziari
20
Articolo 1, commi 133-136
Cessione azioni e quote proprie
Deducibilità marchi, avviamento
e attività immateriali per il 2026
19
Articolo 1, commi 131-132
Svalutazione delle obbligazioni e
degli altri titoli in serie o di massa
18
Articolo 1, comma 130
Divieto di compensazione in
presenza di ruoli scaduti
Articolo 1, comma 116
17
Ritenute a titolo d’acconto per i
contribuenti esercenti attività
d’impresa
Articolo 1, commi 112-115
16
Liquidazione automatica della
dichiarazione IVA omessa
Articolo 1, comma 111
15
Definizione agevolata in materia
di tributi delle regioni e degli enti
locali
14
Articolo 1, commi 102-110
Definizione agevolata dei carichi
affidati all’agente di riscossione
13
Articolo 1, commi 82-101
Sospensione della deduzione dei
componenti connessi alle DTA
per enti creditizi e le assicurazioni
Articolo 1, commi 76-81
12
Incremento dell’aliquota IRAP
per gli enti creditizi e le imprese
di assicurazione
Articolo 1, commi 74-75
11
Revisione contributo straordinario
e affrancamento delle riserve:
enti creditizi e assicurazioni
Articolo 1, commi 68-73
10
Regime deducibilità svalutazioni
su crediti verso clienti per perdite
attese: enti creditizi-assicurazioni
Articolo 1, comma 56-58
9
Tassazione delle plusvalenze
e dei dividendi
8
Articolo 1, commi 51-55
Revisione della disciplina dei
dividendi infra-UE IRAP e
delle istanze di rimborso
7
Articolo 1, commi 46-50
Affrancamento straordinario
delle riserve in sospensione
di imposta
6
Articolo 1, commi 44-45
Rateizzazione per la
tassazione delle plusvalenze
sui beni strumentali
Articolo 1, commi 42-43
5
Assegnazione agevolata di
beni ai soci ed estromissioni
delle imprese individuali
Articolo 1, commi 35-41
4
Imposta sulle transazioni
finanziarie (Tobin tax)
Articolo 1, commi 29-31
3
Disposizioni in materia di
criptovalute
Articolo 1, comma 28
2
Regime dei neo-residenti
Aumento dell’imposta sostitutiva
1
Articolo 1, commi 25-26
Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica
Mezzogiorno
Articolo 1, commi 438-452
23
Disciplina dell’Iper-ammortamento
Articolo 1, commi 427-436
22
Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento
Articolo 1, comma 138-139
21
Limiti alla deducibilità degli interessi passivi per gli
intermediari finanziari
20
Articolo 1, commi 133-136
Cessione di azioni e quote proprie e deducibilità marchi, avviamento e attività immateriali per il 2026
19
Articolo 1, commi 131-132
Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa
18
Articolo 1, comma 130
Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti
Articolo 1, comma 116
17
Ritenute a titolo d’acconto per i contribuenti esercenti attività d’impresa
Articolo 1, commi 112-115
16
Liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa
Articolo 1, comma 111
15
Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali
14
Articolo 1, commi 102-110
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione
13
Articolo 1, commi 82-101
Sospensione della deduzione dei componenti connessi alle DTA per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 76-81
12
Incremento dell’aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 74-75
11
Revisione del contributo straordinario e affrancamento delle riserve per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 68-73
10
Regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, comma 56-58
9
Tassazione delle plusvalenze e dei dividendi
8
Articolo 1, commi 51-55
Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e
delle istanze di rimborso
7
Articolo 1, commi 46-50
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta
6
Articolo 1, commi 44-45
Rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze
sui beni strumentali
Articolo 1, commi 42-43
5
Assegnazione agevolata di beni ai soci ed estromissioni
delle imprese individuali
Articolo 1, commi 35-41
4
Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax)
Articolo 1, commi 29-31
3
Disposizioni in materia di criptovalute
Articolo 1, comma 28
2
Regime dei neo-residenti - Aumento dell’imposta sostitutiva
1
Articolo 1, commi 25-26
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Legge di Bilancio 2026
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Commentiamo le principali disposizioni fiscali, di interesse per le imprese, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di bilancio per l’anno 2026 - pubblicata il 30 dicembre 2025 nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario n. 43/L, Serie Generale n. 305), in vigore dal 01 gennaio 2026.
Legge di Bilancio 2026
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Articolo 1, commi 42-43
L’articolo 1, commi 42-43, modifica la tassazione ai fini IRES, delle plusvalenze su beni strumentali, patrimoniali, nonché sulle immobilizzazioni finanziarie (diverse da quelle che godono dei requisiti PEX ai sensi del successivo art. 87 del TUIR) realizzate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026 per i soggetti “solari”).
Viene prevista la concorrenza delle stesse nella determinazione del reddito IRES per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate, eliminando quindi la facoltà prevista dalla previgente formulazione della normativa di poter rateizzare, a determinate condizioni, la tassazione in 5 periodi d’imposta.
Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 occorrerà considerare, come imposta del periodo precedente, quella che sarebbe scaturita applicando le nuove disposizioni.
Rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali
Articolo 1, commi 35-41
L’articolo 1, commi 35-41 ripropone la disciplina agevolata, per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026, relative a:
assegnazioni o cessioni da parte di società commerciali (di persone o di capitali) ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;
trasformazioni in società semplice di società commerciali (di persone o di capitali) che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
La misura agevolativa si sostanzia in una tassazione agevolata che prevede l’applicazione di:
i. imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati, ceduti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito di trasformazione (o del 10,5% se la società risultava non operativa per almeno due anni nel triennio 2023-2025);
ii. imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito dell'assegnazione o trasformazione.
In materia di imposte indirette, se dovute, l’imposta di registro è dimezzata e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
Le imposte sostitutive dovranno essere versate per il 60% entro il 30.9.2026 e il rimanente 40% entro il 30.11.2026.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni di beni delle imprese individuali
Articolo 1, commi 29-31
L’articolo 1, commi 29-31 stabilisce un aumento dell’aliquota dell’imposta sulle transizioni finanziarie, la cosiddetta Tobin tax, sul trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi, dello 0,2%, portando l’aliquota allo 0,4% sul valore della transazione.
Inoltre, con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza effettuate sul mercato finanziario italiano, l’aliquota passa dallo 0,02% allo 0,04% sul controvalore degli ordini annullati o modificati.
Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax)
Articolo 1, comma 28
L’articolo 1, comma 28 modifica il trattamento fiscale delle plusvalenze e altri redditi derivanti da operazioni che coinvolgono i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione Europea.
Viene previsto che:
i redditi diversi e gli altri proventi derivanti dalla detenzione, cessione o impiego non saranno soggetti all'aliquota ordinaria del 33%, bensì a quella ridotta del 26%;
la mera conversione tra euro e token non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza, così come il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Disposizioni in materia di criptovalute
Articolo 1, commi 25-26
L’articolo 1, commi 25-26 introduce un incremento dell’imposizione sostitutiva dell’IRPEF da euro 200.000 a 300.000, per i redditi prodotti all’estero da soggetti persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime ex art 24-bis TUIR.
Viene inoltre incrementato euro 25.000 a 50.000 euro l’importo della corrispondente imposta sostitutiva prevista per i familiari.
Le modifiche si applicano ai trasferimenti di residenza in Italia dall’1.1.2026.
Regime dei neo-residenti - Aumento dell’imposta sostitutiva
Articolo 1, commi 46-50
L’articolo 1, commi 46-50, stabilisce che, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi infra-UE o SEE percepiti da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione italiane non concorrono alla base imponibile IRAP per il 95%.
La novità normativa persegue la volontà del legislatore di adeguare la normativa interna alla posizione adottata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Sentenza del 1° agosto 2025, cause riunite da C-92/24 a C-94/24), sulla compatibilità della disciplina IRAP di banche, intermediari finanziari e assicurazioni con la c.d. direttiva madre-figlia, adeguando il regime futuro e riconoscendo, per il passato, il diritto al rimborso (nei limiti dell’art. 38 D.P.R. 602/1973, purché non sia decorso il termine decadenziale di 48 mesi) o alla speciale compensazione con il contributo straordinario contributo straordinario di cui ai commi da 68 a 73 del presente articolo.
L’agevolazione si applica a condizione che la partecipazione sia diretta non inferiore al 20%, detenuta ininterrottamente per almeno un anno. La società che distribuisce gli utili deve avere una forma prevista dalla direttiva 2011/96/UE, essere fiscalmente residente in uno Stato UE e soggetta a un’imposta indicata nella direttiva, senza regimi di esonero. I dividendi devono riferirsi a strumenti finanziari con remunerazione indeducibile nello Stato estero.
Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso
Articolo 1, commi 44-45
L’articolo 1, commi 44-45, conferma integralmente quanto già previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 192/2024, aggiornandone le relative scadenze. Il Decreto Ministeriale del 27 giugno 2025 continua pertanto ad applicarsi.
Le riserve in sospensione d’imposta devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024 e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025.
L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP si applica nella misura del 10% da liquidare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025.
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta
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Articolo 1, comma 130
L’articolo 1, comma 130 modifica la disciplina fiscale della svalutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, sia iscritti nell’attivo circolante sia tra le immobilizzazioni finanziarie.
Per i titoli dell’attivo circolante, il valore minimo non è più determinato sulla base dei prezzi dell’ultimo giorno dell’esercizio o della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese, ma sulla media dei prezzi dell’ultimo semestre, se negoziati in mercati regolamentati.
Per i titoli non quotati, il riferimento diventa l’andamento complessivo del MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato) italiano nell’ultimo semestre. La riforma amplia quindi l’orizzonte temporale di valutazione e introduce un parametro di mercato più standardizzato.
Le nuove regole si applicano ai soggetti OIC. Per i titoli immobilizzati negoziati in mercati regolamentati, le minusvalenze restano deducibili entro il limite della differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e la media dei prezzi dell’ultimo semestre.
Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa
Articolo 1, comma 116
L’articolo 1, comma 116 introduce una significativa restrizione all'utilizzo in compensazione, a partire dal 1° gennaio 2026, dei crediti d'imposta in presenza di ruoli scaduti.
La soglia utile a far scattare il divieto di compensazione si dimezza passando da euro 100.000 a 50.000.
Il divieto non opera in caso di dilazione delle somme iscritte a ruolo o di presentazione di domanda per la rottamazione dei ruoli.
Il blocco riguarda l’intero importo del credito, senza possibilità di compensare nemmeno la quota di credito che eccede il debito iscritto a ruolo.
Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti
Articolo 1, commi 112-115
L’articolo 1, commi 112-115 introduce una ritenuta, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, al netto dell’IVA, dello 0,5% per l’anno 2028 e dell’1% a decorrere dall’anno 2029.
Le aliquote saranno applicate ai pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2028. Le modalità attuative saranno individuate da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Sono esclusi i contribuenti aderenti al concordato preventivo biennale e al regime di adempimento collaborativo. Inoltre, la ritenuta non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con ritenuta automatica dell’11% effettuata da banche e da Poste Italiane S.P.A. prevista nei casi dei pagamenti relativi a spese che danno diritto a detrazioni fiscali.
Ritenute a titolo d’acconto per i contribuenti esercenti attività d’impresa
Articolo 1, commi 68-73
L’articolo 1, commi 68-73, modificata la disciplina del contributo straordinario sui cd. extraprofitti bancari.
A decorrere dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, si stabilisce la presunzione legale secondo la quale, indipendentemente dalla delibera assembleare, la distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, debba riferirsi in via prioritaria alla riserva costituita in alternativa al pagamento dell’imposta sugli extraprofitti, con tassazione al 40% e applicazione di interessi.
Tuttavia, tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve obbligatorie da parte delle banche di credito cooperativo ex art. 37, D.lgs. 385/1993.
Entro il 31 dicembre 2028, le banche possono affrancare la riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 ed al termine dell’esercizio successivo, con un contributo straordinario (indeducibile) pari rispettivamente a 27,5% e 33%, senza interessi.
Revisione del contributo straordinario e affrancamento delle riserve per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 56-58
L’articolo 1, commi 56-58, prevede in deroga alla deducibilità integrale, che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi le perdite attese su crediti verso la clientela, rilevate in bilancio secondo il cd. “Expected Loss Model” di cui all’IFRS 9, siano deducibili ai fini IRES e IRAP in cinque quote costanti.
La deduzione decorre dall’esercizio in cui la perdita è iscritta a conto economico.
È inoltre stabilito che le DTA iscritte per il differimento della deducibilità non possano essere trasformate in credito d’imposta. Tali DTA non concorrono neppure alla base imponibile del “canone DTA” annuale dovuto dagli intermediari finanziari.
È previsto un ricalcolo degli acconti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 secondo il criterio storico.
Regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 51-55
L’articolo 1, commi 51-55, modifica il trattamento fiscale previsto dagli artt. 58, 59, 87 e 89 del TUIR in materia di plusvalenze e dividendi percepiti da imprenditori individuali e società o enti residenti, attraverso l’introduzione di un requisito dimensionale.
In particolare, per le distribuzioni di utili, riserve e fondi deliberate dal 1° gennaio 2026 e per le plusvalenze realizzate su partecipazioni acquisite da tale data (secondo il criterio FIFO), i regimi di esclusione ed esenzione si applicano solo se la partecipazione detenuta (in via diretta o indiretta):
è almeno pari al 5% del capitale, oppure
ha un valore fiscale non inferiore a euro 500.000.
Inoltre, viene stabilito che i requisiti “dimensionali” debbano essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare sui dividendi di fonte italiana della ritenuta a titolo d’imposta nella misura ridotta dell’1,20% ex art. 27, co. 3-ter, d.P.R. n. 600/1973 (dal 2027 art. 55, D.lgs. 33/2025).
È previsto un ricalcolo degli acconti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 secondo il criterio storico.
Tassazione delle plusvalenze e dei dividendi
Articolo 1, comma 111
L’articolo 1, comma 111, introduce l’articolo 54-bis.1 nel DPR n. 633/72, prevedendo una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa.
Questa misura consente all’Agenzia delle Entrate di liquidare e richiedere automaticamente le imposte dovute sulla base dei dati già disponibili, come quelli provenienti dalla fatturazione elettronica, dai corrispettivi telematici trasmessi e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (le cosiddette “LIPE”).
Non vengono considerati i crediti emergenti dai dati indicati e la procedura riguarda esclusivamente l’IVA, senza estendersi ad altre imposte come i redditi, l’IRAP o le ritenute operate come sostituto d’imposta. Inoltre, non viene riconosciuto in modo automatico il credito derivante dall’anno precedente già regolarmente dichiarato.
Anche le dichiarazioni formalmente presentate possono essere considerate omesse se risultano prive dei quadri necessari per la liquidazione dell’imposta, in particolare i quadri VE e VF.
La novità trova applicazione a partire dalle annualità per le quali, alla data del 1° gennaio 2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento, cioè entro sette anni dalla scadenza della dichiarazione. In pratica, la liquidazione automatica dovrebbe operare a partire dall’anno 2018, sempre che per quell’anno sia stata riscontrata un’omissione dichiarativa.
Il pagamento delle somme non può essere effettuato tramite compensazione e non è prevista la possibilità di rateizzazione.
Liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa
Articolo 1, commi 82-101
la domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione entro il 30 aprile 2026 (termine perentorio). Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30 giugno 2026 e le somme o la prima rata (di massimo 54 da corrispondere entro specifiche date) andranno pagate entro il 31 luglio 2026;
oltre allo stralcio di sanzioni ed interessi il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi e per l’effetto sono preclusi nuovi pignoramenti (quelli in corso si sospendono) e misure cautelari (fermi, ipoteche) rimanendo valide quelle in essere;
si decade dalla rottamazione in caso di mancato versamento dell’unica rata, oppure di due rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure dell’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente): in tal caso rivive il debito originario (comprensivo di sanzioni ed interessi).
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
Articolo 1, commi 74-75
L’articolo 1, commi 74 e 75 dispone l’incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi (per i soggetti solari, periodi di imposta 2026, 2027 e 2028).
L’aumento porterà ad una aliquota del 6.65% per banche e altri enti e società finanziarie, e ad un’aliquota del 7,90% per le imprese di assicurazione.
Sono esclusi dall’incremento di aliquota le società di intermediazione mobiliare, le SIM e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nonché le imprese di investimento UE (ossia gli intermediari diversi da quelli indicati al comma 1 iscritti all’albo di cui all’articolo 20 del TUF), le società di gestione dei fondi comuni di investimento, le società di investimento a capitale variabile, le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati.
Viene prevista una detrazione, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, pari a euro 90.000 fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione della maggiore aliquota.
Per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando l’incremento dell’aliquota.
Incremento dell’aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 438-452
L’articolo 1, commi 438-452, proroga il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL n.124/2023, per il 2026, 2027 e 2028.
Ai soggetti che hanno validamente presentato all'Agenzia delle Entrate la comunicazione integrativa di cui all’ articolo 1 comma 486 della L. n. 207/2024, spetta, nell'anno 2026, un ulteriore credito d'imposta pari al 14,6189% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione.
Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno
Articolo 1, commi 427-436
L’articolo 1, commi da 427- 436, reintroduce la disciplina dell’iper-ammortamento, che andrà a sostituire i crediti d’imposta “4.0” e “Transizione 5.0”, seppure con importanti differenze rispetto alle misure precedenti.
L’agevolazione è riservata esclusivamente ai soggetti che svolgono attività d’impresa, con espressa esclusione di quelli in liquidazione volontaria o assoggettati a procedure concorsuali. È inoltre richiesta la regolarità in materia di sicurezza sul lavoro e di adempimenti contributivi.
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali (individuati negli allegati IV e V della Legge), a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura. Rientrano inoltre tra gli investimenti ammessi anche i beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo. I beni devono avere carattere strumentale, essere prodotti in Europa (o nello Spazio Economico Europeo) ed essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio italiano. Gli investimenti agevolabili devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Restano in ogni caso esclusi gli investimenti già agevolati ai sensi dell’art. 1, comma 446, della Legge n. 207/2024.
Il beneficio, valido ai fini IRES ed IRPEF, consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni, 100% tra 2,5 e 10 milioni, 50% tra 10 e 20 milioni.
L’accesso all’agevolazione è subordinato all’invio di apposite comunicazioni e certificazioni tramite la piattaforma del GSE. Il beneficio è cumulabile con altre misure agevolative, a condizione che non finanzi le medesime quote di costo e che cumulativamente non venga superato l’ammontare dell’investimento netto.
L’acconto d’imposta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 dovrà essere calcolato senza considerare tale agevolazione.
Disciplina dell’Iper-ammortamento
Articolo 1, commi 138-139
L’ articolo 1, commi 138-139, modifica il comma 2 let. d) dell’art 13 del DPR n. 633/72. A decorrere dal 01 gennaio 2026, la base imponibile IVA per le operazioni permutative e per le dazioni in pagamento, disciplinate dall’articolo 11 del DPR n. 633/72, non è più costituita dal valore normale ma è pari alla somma di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.
Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento
Articolo 1, commi 133-136
L’articolo 1, commi 133-136, prevede per gli intermediari finanziari ex art. 162-bis TUIR una deduzione forfetaria “a scalare” degli interessi passivi per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2025 (96%), al 31.12.2026 (97%), al 31.12.2027 (98%) ed al 31.12.2028 (99%), con ritorno alla deduzione integrale dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2029. Rimangono esclusi i soggetti indicati dall’art. 96, co. 13, TUIR (imprese di assicurazione, società capogruppo di gruppi assicurativi, SGR e SIM), per i quali permane la deducibilità al 96%.
Non vengono modificate le regole di deducibilità per i partecipanti al consolidato fiscale nazionale.
Ai fini IRAP, per gli intermediari finanziari di cui all’art. 6, D.lgs. n. 446/1997, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta secondo le misure suindicate.
Gli effetti si verificheranno sui versamenti a saldo, senza incidere sulla determinazione degli acconti.
Limiti alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari
Articolo 1, commi 131-132
L’articolo 1, commi 131-132 si inserisce nella fase transitoria della riforma fiscale avviata dalla legge delega n. 111/2023 e introduce, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, alcune disposizioni mirate in materia di reddito d’impresa.
La norma disciplina il trattamento fiscale della cessione di azioni o quote proprie, includendo tra i ricavi il differenziale tra il corrispettivo e il costo di acquisto, ed estende l’applicazione delle regole di deducibilità ai piani di incentivazione basati su azioni regolati per cassa.
Per i soggetti IAS/IFRS, ridefinisce inoltre la deducibilità di avviamento, marchi e attività immateriali a vita utile indefinita, prevedendone un limite massimo di deducibilità pari a un diciottesimo del valore fiscale a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.
Cessione di azioni e quote proprie e deducibilità di marchi, avviamento e attività immateriali per il 2026
Articolo 1, commi 102-110
L’articolo 1, commi 102-110 prevede la facoltà per regioni ed enti locali di introdurre, in maniera autonoma e nel rispetto delle forme previste dal legislatore, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esecuzione o la riduzione degli interessi e delle sanzioni per i contribuenti inadempienti ad obblighi tributari non statali (ad es. IMU, TARI e altri tributi).
Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali
Articolo 1, commi 76-81
L’articolo 1, commi 76-81 introduce ulteriori differimenti ai piani di rientro rispettivamente dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, dello stock dell’ammortamento dell’avviamento non dedotto fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, nonché delle quote deducibili dei componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell’IFRS 9.
In particolare, le deduzioni previste per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 vengono differite, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
Il comma 78 prevede che, nel corso di determinazione della base imponibile IRES, le perdite fiscali pregresse e le eccedenze di ACE possano essere scomputate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e per quello in corso al 31 dicembre 2027 applicando una percentuale forfettaria limitata, rispettivamente per i distinti periodi d’imposta, al 35% e al 42% del maggior reddito imponibile. Le limitazioni si applicano anche alle società che partecipano alla tassazione di gruppo.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, l’acconto è determinato assumendo l’imposta che si sarebbe applicata tenendo conto della limitazione del 35% dei maggiori imponibili nello scomputo delle perdite fiscali e delle eccedenze di ACE pregresse.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, l’acconto è calcolato assumendo l’imposta che si sarebbe determinata applicando i differimenti previsti sui piani di rientro e la limitazione del 42% dei maggiori imponibili nello scomputo delle perdite fiscali e delle eccedenze di ACE pregresse.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e per quello successivo non si tiene conto delle quote differite previste dalle presenti disposizioni.
Sospensione della deduzione dei componenti connessi alle DTA per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno
Articolo 1, commi 438-452
23
Disciplina dell’Iper-ammortamento
Articolo 1, commi 427-436
22
Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento
Articolo 1, comma 138-139
21
Limiti alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari
20
Articolo 1, commi 133-136
Cessione di azioni e quote proprie e deducibilità di marchi, avviamento e attività immateriali per il 2026
19
Articolo 1, commi 131-132
Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa
18
Articolo 1, comma 130
Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti
Articolo 1, comma 116
17
Ritenute a titolo d’acconto per i contribuenti esercenti attività d’impresa
Articolo 1, commi 112-115
16
Liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa
Articolo 1, comma 111
15
Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali
14
Articolo 1, commi 102-110
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
13
Articolo 1, commi 82-101
Sospensione della deduzione dei componenti connessi alle DTA per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 76-81
12
Incremento dell’aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 74-75
11
Revisione del contributo straordinario e affrancamento delle riserve per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 68-73
10
Regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, comma 56-58
9
Tassazione delle plusvalenze e dei dividendi
8
Articolo 1, commi 51-55
Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso
7
Articolo 1, commi 46-50
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta
6
Articolo 1, commi 44-45
Rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali
Articolo 1, commi 42-43
5
Assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni di beni delle imprese individuali
Articolo 1, commi 35-41
4
Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax)
Articolo 1, commi 29-31
3
Disposizioni in materia di criptovalute
Articolo 1, comma 28
2
Regime dei neo-residenti - Aumento dell’imposta sostitutiva
1
Articolo 1, commi 25-26
L’articolo 1, commi 82 - 101 disciplina la rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione quinquies”) che consente lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi (da ritardata iscrizione a ruolo e di mora e dei compensi di riscossione), circoscrivendo il perimetro della stessa, le modalità di adesione e pagamento, gli effetti e le cause di decadenza.
Segnatamente:
essa è circoscritta ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (è necessario verificare la data di affidamento e non la data di notifica degli atti ipoesattivi ricevuti), derivanti da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate, attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni, da contributi INPS dichiarati e non pagati, da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (e pertanto non rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni;
Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica
Mezzogiorno
Articolo 1, commi 438-452
23
Disciplina dell’Iper-ammortamento
Articolo 1, commi 427-436
22
Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento
Articolo 1, comma 138-139
21
Limiti alla deducibilità degli interessi passivi per gli
intermediari finanziari
20
Articolo 1, commi 133-136
Cessione di azioni e quote proprie e deducibilità marchi, avviamento e attività immateriali per il 2026
19
Articolo 1, commi 131-132
Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa
18
Articolo 1, comma 130
Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti
Articolo 1, comma 116
17
Ritenute a titolo d’acconto per i contribuenti esercenti attività d’impresa
Articolo 1, commi 112-115
16
Liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa
Articolo 1, comma 111
15
Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali
14
Articolo 1, commi 102-110
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione
13
Articolo 1, commi 82-101
Sospensione della deduzione dei componenti connessi alle DTA per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 76-81
12
Incremento dell’aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 74-75
11
Revisione del contributo straordinario e affrancamento delle riserve per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 68-73
10
Regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, comma 56-58
9
Tassazione delle plusvalenze e dei dividendi
8
Articolo 1, commi 51-55
Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e
delle istanze di rimborso
7
Articolo 1, commi 46-50
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta
6
Articolo 1, commi 44-45
Rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze
sui beni strumentali
Articolo 1, commi 42-43
5
Assegnazione agevolata di beni ai soci ed estromissioni
delle imprese individuali
Articolo 1, commi 35-41
4
Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax)
Articolo 1, commi 29-31
3
Disposizioni in materia di criptovalute
Articolo 1, comma 28
2
Regime dei neo-residenti - Aumento dell’imposta sostitutiva
1
Articolo 1, commi 25-26
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Scarica il commento di Forvis Mazars sulle principali disposizioni fiscali della Legge di Bilancio 2026.
Articolo 1, commi 438-452
L’articolo 1, commi 438-452, proroga il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL n.124/2023, per il 2026, 2027 e 2028.
Ai soggetti che hanno validamente presentato all'Agenzia delle Entrate la comunicazione integrativa di cui all’ articolo 1 comma 486 della L. n. 207/2024, spetta, nell'anno 2026, un ulteriore credito d'imposta pari al 14,6189% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione.
Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno
Articolo 1, commi 427-436
L’articolo 1, commi da 427- 436, reintroduce la disciplina dell’iper-ammortamento, che andrà a sostituire i crediti d’imposta “4.0” e “Transizione 5.0”, seppure con importanti differenze rispetto alle misure precedenti.
L’agevolazione è riservata esclusivamente ai soggetti che svolgono attività d’impresa, con espressa esclusione di quelli in liquidazione volontaria o assoggettati a procedure concorsuali. È inoltre richiesta la regolarità in materia di sicurezza sul lavoro e di adempimenti contributivi.
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali (individuati negli allegati IV e V della Legge), a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura. Rientrano inoltre tra gli investimenti ammessi anche i beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo. I beni devono avere carattere strumentale, essere prodotti in Europa (o nello Spazio Economico Europeo) ed essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio italiano. Gli investimenti agevolabili devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Restano in ogni caso esclusi gli investimenti già agevolati ai sensi dell’art. 1, comma 446, della Legge n. 207/2024.
Il beneficio, valido ai fini IRES ed IRPEF, consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni, 100% tra 2,5 e 10 milioni, 50% tra 10 e 20 milioni.
L’accesso all’agevolazione è subordinato all’invio di apposite comunicazioni e certificazioni tramite la piattaforma del GSE. Il beneficio è cumulabile con altre misure agevolative, a condizione che non finanzi le medesime quote di costo e che cumulativamente non venga superato l’ammontare dell’investimento netto.
L’acconto d’imposta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 dovrà essere calcolato senza considerare tale agevolazione.
Disciplina dell’Iper-ammortamento
Articolo 1, commi 138-139
L’ articolo 1, commi 138-139, modifica il comma 2 let. d) dell’art 13 del DPR n. 633/72. A decorrere dal 01 gennaio 2026, la base imponibile IVA per le operazioni permutative e per le dazioni in pagamento, disciplinate dall’articolo 11 del DPR n. 633/72, non è più costituita dal valore normale ma è pari alla somma di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.
Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento
Articolo 1, commi 133-136
L’articolo 1, commi 133-136, prevede per gli intermediari finanziari ex art. 162-bis TUIR una deduzione forfetaria “a scalare” degli interessi passivi per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2025 (96%), al 31.12.2026 (97%), al 31.12.2027 (98%) ed al 31.12.2028 (99%), con ritorno alla deduzione integrale dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2029. Rimangono esclusi i soggetti indicati dall’art. 96, co. 13, TUIR (imprese di assicurazione, società capogruppo di gruppi assicurativi, SGR e SIM), per i quali permane la deducibilità al 96%.
Non vengono modificate le regole di deducibilità per i partecipanti al consolidato fiscale nazionale.
Ai fini IRAP, per gli intermediari finanziari di cui all’art. 6, D.lgs. n. 446/1997, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta secondo le misure suindicate.
Gli effetti si verificheranno sui versamenti a saldo, senza incidere sulla determinazione degli acconti.
Limiti alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari
Articolo 1, commi 131-132
L’articolo 1, commi 131-132 si inserisce nella fase transitoria della riforma fiscale avviata dalla legge delega n. 111/2023 e introduce, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, alcune disposizioni mirate in materia di reddito d’impresa.
La norma disciplina il trattamento fiscale della cessione di azioni o quote proprie, includendo tra i ricavi il differenziale tra il corrispettivo e il costo di acquisto, ed estende l’applicazione delle regole di deducibilità ai piani di incentivazione basati su azioni regolati per cassa.
Per i soggetti IAS/IFRS, ridefinisce inoltre la deducibilità di avviamento, marchi e attività immateriali a vita utile indefinita, prevedendone un limite massimo di deducibilità pari a un diciottesimo del valore fiscale a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.
Cessione di azioni e quote proprie e deducibilità di marchi, avviamento e attività immateriali per il 2026
Articolo 1, comma 130
L’articolo 1, comma 130 modifica la disciplina fiscale della svalutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, sia iscritti nell’attivo circolante sia tra le immobilizzazioni finanziarie.
Per i titoli dell’attivo circolante, il valore minimo non è più determinato sulla base dei prezzi dell’ultimo giorno dell’esercizio o della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese, ma sulla media dei prezzi dell’ultimo semestre, se negoziati in mercati regolamentati.
Per i titoli non quotati, il riferimento diventa l’andamento complessivo del MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato) italiano nell’ultimo semestre. La riforma amplia quindi l’orizzonte temporale di valutazione e introduce un parametro di mercato più standardizzato.
Le nuove regole si applicano ai soggetti OIC. Per i titoli immobilizzati negoziati in mercati regolamentati, le minusvalenze restano deducibili entro il limite della differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e la media dei prezzi dell’ultimo semestre.
Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa
Articolo 1, comma 116
L’articolo 1, comma 116 introduce una significativa restrizione all'utilizzo in compensazione, a partire dal 1° gennaio 2026, dei crediti d'imposta in presenza di ruoli scaduti.
La soglia utile a far scattare il divieto di compensazione si dimezza passando da euro 100.000 a 50.000.
Il divieto non opera in caso di dilazione delle somme iscritte a ruolo o di presentazione di domanda per la rottamazione dei ruoli.
Il blocco riguarda l’intero importo del credito, senza possibilità di compensare nemmeno la quota di credito che eccede il debito iscritto a ruolo.
Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti
Articolo 1, commi 112-115
L’articolo 1, commi 112-115 introduce una ritenuta, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, al netto dell’IVA, dello 0,5% per l’anno 2028 e dell’1% a decorrere dall’anno 2029.
Le aliquote saranno applicate ai pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2028. Le modalità attuative saranno individuate da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Sono esclusi i contribuenti aderenti al concordato preventivo biennale e al regime di adempimento collaborativo. Inoltre, la ritenuta non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con ritenuta automatica dell’11% effettuata da banche e da Poste Italiane S.P.A. prevista nei casi dei pagamenti relativi a spese che danno diritto a detrazioni fiscali.
Ritenute a titolo d’acconto per i contribuenti esercenti attività d’impresa
Articolo 1, comma 111
L’articolo 1, comma 111, introduce l’articolo 54-bis.1 nel DPR n. 633/72, prevedendo una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa.
Questa misura consente all’Agenzia delle Entrate di liquidare e richiedere automaticamente le imposte dovute sulla base dei dati già disponibili, come quelli provenienti dalla fatturazione elettronica, dai corrispettivi telematici trasmessi e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (le cosiddette “LIPE”).
Non vengono considerati i crediti emergenti dai dati indicati e la procedura riguarda esclusivamente l’IVA, senza estendersi ad altre imposte come i redditi, l’IRAP o le ritenute operate come sostituto d’imposta. Inoltre, non viene riconosciuto in modo automatico il credito derivante dall’anno precedente già regolarmente dichiarato.
Anche le dichiarazioni formalmente presentate possono essere considerate omesse se risultano prive dei quadri necessari per la liquidazione dell’imposta, in particolare i quadri VE e VF.
La novità trova applicazione a partire dalle annualità per le quali, alla data del 1° gennaio 2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento, cioè entro sette anni dalla scadenza della dichiarazione. In pratica, la liquidazione automatica dovrebbe operare a partire dall’anno 2018, sempre che per quell’anno sia stata riscontrata un’omissione dichiarativa.
Il pagamento delle somme non può essere effettuato tramite compensazione e non è prevista la possibilità di rateizzazione.
Liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa
Articolo 1, commi 102-110
L’articolo 1, commi 102-110 prevede la facoltà per regioni ed enti locali di introdurre, in maniera autonoma e nel rispetto delle forme previste dal legislatore, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esecuzione o la riduzione degli interessi e delle sanzioni per i contribuenti inadempienti ad obblighi tributari non statali (ad es. IMU, TARI e altri tributi).
Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali
Articolo 1, commi 82-101
la domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione entro il 30 aprile 2026 (termine perentorio). Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30 giugno 2026 e le somme o la prima rata (di massimo 54 da corrispondere entro specifiche date) andranno pagate entro il 31 luglio 2026;
oltre allo stralcio di sanzioni ed interessi il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi e per l’effetto sono preclusi nuovi pignoramenti (quelli in corso si sospendono) e misure cautelari (fermi, ipoteche) rimanendo valide quelle in essere;
si decade dalla rottamazione in caso di mancato versamento dell’unica rata, oppure di due rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure dell’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente): in tal caso rivive il debito originario (comprensivo di sanzioni ed interessi).
L’articolo 1, commi 82 - 101 disciplina la rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione quinquies”) che consente lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi (da ritardata iscrizione a ruolo e di mora e dei compensi di riscossione), circoscrivendo il perimetro della stessa, le modalità di adesione e pagamento, gli effetti e le cause di decadenza.
Segnatamente, essa è circoscritta ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (è necessario verificare la data di affidamento e non la data di notifica degli atti ipoesattivi ricevuti), derivanti da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate, attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni, da contributi INPS dichiarati e non pagati, da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (e pertanto non rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni;
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
Articolo 1, commi 76-81
L’articolo 1, commi 76-81 introduce ulteriori differimenti ai piani di rientro rispettivamente dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, dello stock dell’ammortamento dell’avviamento non dedotto fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, nonché delle quote deducibili dei componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell’IFRS 9.
In particolare, le deduzioni previste per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 vengono differite, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
Il comma 78 prevede che, nel corso di determinazione della base imponibile IRES, le perdite fiscali pregresse e le eccedenze di ACE possano essere scomputate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e per quello in corso al 31 dicembre 2027 applicando una percentuale forfettaria limitata, rispettivamente per i distinti periodi d’imposta, al 35% e al 42% del maggior reddito imponibile. Le limitazioni si applicano anche alle società che partecipano alla tassazione di gruppo.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, l’acconto è determinato assumendo l’imposta che si sarebbe applicata tenendo conto della limitazione del 35% dei maggiori imponibili nello scomputo delle perdite fiscali e delle eccedenze di ACE pregresse.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, l’acconto è calcolato assumendo l’imposta che si sarebbe determinata applicando i differimenti previsti sui piani di rientro e la limitazione del 42% dei maggiori imponibili nello scomputo delle perdite fiscali e delle eccedenze di ACE pregresse.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e per quello successivo non si tiene conto delle quote differite previste dalle presenti disposizioni.
Sospensione della deduzione dei componenti connessi alle DTA per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 74-75
L’articolo 1, commi 74 e 75 dispone l’incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi (per i soggetti solari, periodi di imposta 2026, 2027 e 2028).
L’aumento porterà ad una aliquota del 6.65% per banche e altri enti e società finanziarie, e ad un’aliquota del 7,90% per le imprese di assicurazione.
Sono esclusi dall’incremento di aliquota le società di intermediazione mobiliare, le SIM e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nonché le imprese di investimento UE (ossia gli intermediari diversi da quelli indicati al comma 1 iscritti all’albo di cui all’articolo 20 del TUF), le società di gestione dei fondi comuni di investimento, le società di investimento a capitale variabile, le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati.
Viene prevista una detrazione, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, pari a euro 90.000 fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione della maggiore aliquota.
Per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando l’incremento dell’aliquota.
Incremento dell’aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 68-73
L’articolo 1, commi 68-73, modificata la disciplina del contributo straordinario sui cd. extraprofitti bancari.
A decorrere dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, si stabilisce la presunzione legale secondo la quale, indipendentemente dalla delibera assembleare, la distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, debba riferirsi in via prioritaria alla riserva costituita in alternativa al pagamento dell’imposta sugli extraprofitti, con tassazione al 40% e applicazione di interessi.
Tuttavia, tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve obbligatorie da parte delle banche di credito cooperativo ex art. 37, D.lgs. 385/1993.
Entro il 31 dicembre 2028, le banche possono affrancare la riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 ed al termine dell’esercizio successivo, con un contributo straordinario (indeducibile) pari rispettivamente a 27,5% e 33%, senza interessi.
Revisione del contributo straordinario e affrancamento delle riserve per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 56-58
L’articolo 1, commi 56-58, prevede in deroga alla deducibilità integrale, che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi le perdite attese su crediti verso la clientela, rilevate in bilancio secondo il cd. “Expected Loss Model” di cui all’IFRS 9, siano deducibili ai fini IRES e IRAP in cinque quote costanti.
La deduzione decorre dall’esercizio in cui la perdita è iscritta a conto economico.
È inoltre stabilito che le DTA iscritte per il differimento della deducibilità non possano essere trasformate in credito d’imposta. Tali DTA non concorrono neppure alla base imponibile del “canone DTA” annuale dovuto dagli intermediari finanziari.
È previsto un ricalcolo degli acconti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 secondo il criterio storico.
Regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 51-55
L’articolo 1, commi 51-55, modifica il trattamento fiscale previsto dagli artt. 58, 59, 87 e 89 del TUIR in materia di plusvalenze e dividendi percepiti da imprenditori individuali e società o enti residenti, attraverso l’introduzione di un requisito dimensionale.
In particolare, per le distribuzioni di utili, riserve e fondi deliberate dal 1° gennaio 2026 e per le plusvalenze realizzate su partecipazioni acquisite da tale data (secondo il criterio FIFO), i regimi di esclusione ed esenzione si applicano solo se la partecipazione detenuta (in via diretta o indiretta):
è almeno pari al 5% del capitale, oppure
ha un valore fiscale non inferiore a euro 500.000.
Inoltre, viene stabilito che i requisiti “dimensionali” debbano essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare sui dividendi di fonte italiana della ritenuta a titolo d’imposta nella misura ridotta dell’1,20% ex art. 27, co. 3-ter, d.P.R. n. 600/1973 (dal 2027 art. 55, D.lgs. 33/2025).
È previsto un ricalcolo degli acconti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 secondo il criterio storico.
Tassazione delle plusvalenze e dei dividendi
Articolo 1, commi 46-50
L’articolo 1, commi 46-50, stabilisce che, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi infra-UE o SEE percepiti da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione italiane non concorrono alla base imponibile IRAP per il 95%.
La novità normativa persegue la volontà del legislatore di adeguare la normativa interna alla posizione adottata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Sentenza del 1° agosto 2025, cause riunite da C-92/24 a C-94/24), sulla compatibilità della disciplina IRAP di banche, intermediari finanziari e assicurazioni con la c.d. direttiva madre-figlia, adeguando il regime futuro e riconoscendo, per il passato, il diritto al rimborso (nei limiti dell’art. 38 D.P.R. 602/1973, purché non sia decorso il termine decadenziale di 48 mesi) o alla speciale compensazione con il contributo straordinario contributo straordinario di cui ai commi da 68 a 73 del presente articolo.
L’agevolazione si applica a condizione che la partecipazione sia diretta non inferiore al 20%, detenuta ininterrottamente per almeno un anno. La società che distribuisce gli utili deve avere una forma prevista dalla direttiva 2011/96/UE, essere fiscalmente residente in uno Stato UE e soggetta a un’imposta indicata nella direttiva, senza regimi di esonero. I dividendi devono riferirsi a strumenti finanziari con remunerazione indeducibile nello Stato estero.
Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso
Articolo 1, commi 44-45
L’articolo 1, commi 44-45, conferma integralmente quanto già previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 192/2024, aggiornandone le relative scadenze. Il Decreto Ministeriale del 27 giugno 2025 continua pertanto ad applicarsi.
Le riserve in sospensione d’imposta devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024 e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025.
L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP si applica nella misura del 10% da liquidare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025.
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta
Articolo 1, commi 42-43
L’articolo 1, commi 42-43, modifica la tassazione ai fini IRES, delle plusvalenze su beni strumentali, patrimoniali, nonché sulle immobilizzazioni finanziarie (diverse da quelle che godono dei requisiti PEX ai sensi del successivo art. 87 del TUIR) realizzate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026 per i soggetti “solari”).
Viene prevista la concorrenza delle stesse nella determinazione del reddito IRES per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate, eliminando quindi la facoltà prevista dalla previgente formulazione della normativa di poter rateizzare, a determinate condizioni, la tassazione in 5 periodi d’imposta.
Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 occorrerà considerare, come imposta del periodo precedente, quella che sarebbe scaturita applicando le nuove disposizioni.
Rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali
Articolo 1, commi 35-41
L’articolo 1, commi 35-41 ripropone la disciplina agevolata, per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026, relative a:
assegnazioni o cessioni da parte di società commerciali (di persone o di capitali) ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;
trasformazioni in società semplice di società commerciali (di persone o di capitali) che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
La misura agevolativa si sostanzia in una tassazione agevolata che prevede l’applicazione di:
i. imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati, ceduti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito di trasformazione (o del 10,5% se la società risultava non operativa per almeno due anni nel triennio 2023-2025);
ii. imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito dell'assegnazione o trasformazione.
In materia di imposte indirette, se dovute, l’imposta di registro è dimezzata e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
Le imposte sostitutive dovranno essere versate per il 60% entro il 30.9.2026 e il rimanente 40% entro il 30.11.2026.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni di beni delle imprese individuali
Articolo 1, commi 29-31
L’articolo 1, commi 29-31 stabilisce un aumento dell’aliquota dell’imposta sulle transizioni finanziarie, la cosiddetta Tobin tax, sul trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi, dello 0,2%, portando l’aliquota allo 0,4% sul valore della transazione.
Inoltre, con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza effettuate sul mercato finanziario italiano, l’aliquota passa dallo 0,02% allo 0,04% sul controvalore degli ordini annullati o modificati.
Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax)
Articolo 1, comma 28
L’articolo 1, comma 28 modifica il trattamento fiscale delle plusvalenze e altri redditi derivanti da operazioni che coinvolgono i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione Europea.
Viene previsto che:
i redditi diversi e gli altri proventi derivanti dalla detenzione, cessione o impiego non saranno soggetti all'aliquota ordinaria del 33%, bensì a quella ridotta del 26%;
la mera conversione tra euro e token non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza, così come il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Disposizioni in materia di criptovalute
Articolo 1, commi 25-26
L’articolo 1, commi 25-26 introduce un incremento dell’imposizione sostitutiva dell’IRPEF da euro 200.000 a 300.000, per i redditi prodotti all’estero da soggetti persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime ex art 24-bis TUIR.
Viene inoltre incrementato euro 25.000 a 50.000 euro l’importo della corrispondente imposta sostitutiva prevista per i familiari.
Le modifiche si applicano ai trasferimenti di residenza in Italia dall’1.1.2026.
Regime dei neo-residenti - Aumento dell’imposta sostitutiva
Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno
Articolo 1, commi 438-452
23
Disciplina dell’Iper-ammortamento
Articolo 1, commi 427-436
22
Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento
Articolo 1, comma 138-139
21
Limiti alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari
20
Articolo 1, commi 133-136
Cessione di azioni e quote proprie e deducibilità di marchi, avviamento e attività immateriali per il 2026
19
Articolo 1, commi 131-132
Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa
18
Articolo 1, comma 130
Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti
Articolo 1, comma 116
17
Ritenute a titolo d’acconto per i contribuenti esercenti attività d’impresa
Articolo 1, commi 112-115
16
Liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa
Articolo 1, comma 111
15
Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali
14
Articolo 1, commi 102-110
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
13
Articolo 1, commi 82-101
Sospensione della deduzione dei componenti connessi alle DTA per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 76-81
12
Incremento dell’aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 74-75
11
Revisione del contributo straordinario e affrancamento delle riserve per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, commi 68-73
10
Regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
Articolo 1, comma 56-58
9
Tassazione delle plusvalenze e dei dividendi
8
Articolo 1, commi 51-55
Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso
7
Articolo 1, commi 46-50
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta
6
Articolo 1, commi 44-45
Rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali
Articolo 1, commi 42-43
5
Assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni di beni delle imprese individuali
Articolo 1, commi 35-41
4
Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax)
Articolo 1, commi 29-31
3
Disposizioni in materia di criptovalute
Articolo 1, comma 28
2
Regime dei neo-residenti - Aumento dell’imposta sostitutiva
1
Articolo 1, commi 25-26
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Legge di Bilancio 2026
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Commentiamo le principali disposizioni fiscali, di interesse per le imprese, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di bilancio per l’anno 2026 - pubblicata il 30 dicembre 2025 nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario n. 43/L, Serie Generale n. 305), in vigore dal 01 gennaio 2026.
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